
Adozioni Particolari
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Che cosa si intende per famiglia?
Ebbene, non sempre la famiglia in cui i minori vivono corrisponde al nucleo composto dal padre e dalla madre. Spesso, infatti, i bambini si trovano a far parte di una famiglia in cui solo uno degli adulti è il “vero” genitore, ma l’altro, non da meno, si rappresenta come tale agli occhi del minore e come tale si prende cura di lui come fosse suo padre o sua madre.
Ecco che la Legge 184/1983, prendendo in considerazione tale ipotesi, viene incontro alle necessità di questo particolare tipo di famiglia, disciplinando, all’art. 44 lett.b), la possibilità di adottare il figlio dell’altro coniuge, anche adottivo purchè l’adozione realizzi il preminente interesse del minore “per il coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell’unità famigliare e garantire, quindi, una crescita armonica del minore”. In tale ipotesi non è richiesto che sussista lo stato di abbandono del minore relativamente all’altro genitore, di cui, tuttavia, ne verrà richiesto il consenso salvo che lo stesso non sia deceduto o comunque non abbia riconosciuto il figlio alla nascita. Condizione è che la coppia sia sposata e che il rapporto con il minore si sia consolidato.
Non è ammissibile l’adozione in favore del convivente more uxorio.
L’adottante acquista la potestà genitoriale sul minore e l’obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, secondo quanto prescritto dall’articolo 147 del Codice civile.
Contestualmente, cessa l’obbligo di mantenimento in capo alla famiglia di origine. Tale obbligo tuttavia rivive nel caso di revoca dell’adozione o cessazione dell’esercizio della potestà da parte dell’adottante o per sopravvenuta difficoltà economica degli adottanti.
L’adottante non ha l’usufrutto legale sui beni del minore ma solo l’amministrazione e la possibilità di impiegarne le rendite nel solo interesse dell’adottato per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero.
L’adottante ha quindi una responsabilità gestoria analoga a quella del tutore.
A tal proposito, egli dovrà fare l’inventario dei beni del minore e trasmetterlo al giudice entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di adozione; altrimenti potrebbe essere privato dell’amministrazione dei beni e chiamato a rispondere per gli eventuali danni.
Il bambino, tuttavia non acquista legami di parentela con la famiglia dell’adottante. Infatti, il bambino mantiene i diritti successori con i genitori biologici, pur potendo ereditare anche dal genitore adottante ma non dai sui parenti. D’altra parte il genitore adottante non diventa erede dell’adottato.
Il bambino aggiunge al proprio cognome quello del genitore adottante che antepone al proprio
Questo, in breve è il PROCEDIMENTO:
Il coniuge che intende procedere all’adozione particolare deve presentare domanda al tribunale per i Minorenni del distretto di residenza del minore. La procedura ha lo scopo di verificare che tra il minore e gli adottanti si possa stabilire un rapporto genitoriale solido e non è previsto un periodo di affidamento preadottivo. Il procedimento si conclude con una sentenza di adozione che esplica i suoi effetti immediatamente dalla pronuncia. Fino a che la sentenza non è emanata sia l’adottante che l’adottando possono revocare il consenso prestato.
L’adozione in casi particolari presuppone anche:
il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni (articolo 45 della Legge n. 183/84)
l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando (articolo 46 della legge 183/84).
Ricevuta l’istanza, il Tribunale per i minorenni fissa un’udienza per verificare se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 44, copra citate;
se l’adozione risponde al preminente interesse del minore.
A tal fine, il Tribunale sente i genitori dell’adottando e dispone adeguate indagini attraverso i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, per acquisire informazioni sull’adottante, sul minore e sulla famiglia di quest’ultimo, per accertare:
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore;
la situazione personale ed economica, nonchè l’ambiente familiare e sociale e in generale le condizioni di vita degli adottanti;
i motivi per cui è richiesta l’adozione; la personalità del minore.
Fatte le suddette verifiche, il Tribunale decide in camera di consiglio con sentenza.
Avv. Denise Giusti
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