
Canone affitto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13011 del 23 giugno 2016 afferma che “in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della l. “equo canone”, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79 della l. “equo canone”, primo comma, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti”.
La stessa Cassazione del 4.4.2017 n. 8669 ha stabilito che nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo ogni accordo avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ex art. 32 legge n. 392 del 27.7.1978, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 79 comma 1 legge 392/1978, in quanto diretto ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.
Pertanto, l’art. 32 della legge n. 392 del 1978 costituisce norma ostativa alla possibilità di riconoscere al locatore, nelle locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, una variazione in aumento del canone se non nei limiti ivi ammessi dalla legge per l’istat; di conseguenza, deve ritenersi affetta da nullità ogni clausola volta ad attribuire al locatore aumenti di canone in misura maggiore.
In conclusione, è un principio costante quello per il quale il canone di locazione non può, nel corso del rapporto, essere rideterminato, ma solo aggiornato nei limiti di cui all’art. 32 legge 392/1978, pari al 75 per cento delle variazioni accertate dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.; sicché ogni pattuizione finalizzata non all’aggiornamento bensì all’aumento del canone è da ritenere nulla per violazione dell’art. 79 legge 392/1978.
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