Il Consulente Tecnico. Istruzioni per l’uso
DUE STRANE FIGURE, CTU E CTP
L’art. 61 c.p.c. consente al Giudice di farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da consulenti con particolari competenze tecniche.
Il CTU, ovvero Consulente Tecnico d’Ufficio, ha quindi il compito di coadiuvare il Giudice nel valutare e/o analizzare particolari aspetti della controversia che richiedono una specifica competenza che il giudicante, tuttavia, non possiede.
Si pensi, ad esempio alle controversie in materia di quantificazione del risarcimento danni o in materia di proprietà, dove la competenza del Giudice non riesce a ricoprire gli aspetti tecnici della lite o comunque la sua decisione necessiti di un supporto tecnico.
E’ proprio in tali casi che il giudicante nominerà il Consulente Tecnico di Ufficio, scelto tra i professionisti iscritti in appositi albi, il quale, mediante lo svolgimento della propria attività di indagine, giungerà all’elaborazione di una perizia volta a rispondere in modo chiaro e inconfutabile al quesito posto dal Giudice.
Tale attività può essere affiancata dal CTP, il Consulente Tecnico di Parte, appositamente nominato dalle parti in causa, al fine di partecipare alle attività di indagine del CTU e proporre ad esso osservazioni a supporto e critica delle conclusioni da questi raggiunte.
Pertanto, mentre la nomina del CTU è ad esclusiva discrezione del Giudice, quella dei CTP è rimessa nella disponibilità delle parti.
La stessa valutazione della relazione peritale finale è di competenza esclusiva del Giudice il quale, infatti, non ne è, comunque, vincolato.
Avv. Denise Giusti
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