
La CT Psicologica
Nel corso degli anni è diventato sempre più stretto il legame tra il mondo della Psicologia e quello del Diritto, tanto che gli Ordini degli Psicologi hanno provveduto a delineare le caratteristiche e i ruoli a cui i propri iscritti devono far riferimento per operare nel delicato settore delle consulenze tecniche. In questo articolo cercherò brevemente di spiegare cosa può fare lo psicologo e quali sono gli ambiti di intervento.
Lo Psicologo adeguatamente formato1, infatti, può prestare servizio sia in ambito civile, attraverso le “Consulenze Tecniche”, che in ambito penale, con le “Perizie”. Quando l’esperto è nominato dal Giudice, prende il nome di Consulente Tecnico d’Ufficio-CTU (o di Perito, se in ambito penale), quando è nominato dal privato cittadino si indica come Consulente Tecnico di Parte-CTP.
E’ bene ricordare quale deve essere il ruolo dello Psicologo e quale quello delle altre figure specializzate che possono prendere parte ad una Consulenza Tecnica o Perizia. Spesso, infatti, può capitare che ci sia una sovrapposizione di competenze tale da creare confusione soprattutto tra i possibili clienti, che potrebbero trovarsi a non sapere chi contattare, domandandosi: “Sarà necessario uno Psicologo o uno Psichiatra? Il Medico Legale mi ha già conteggiato il danno psicologico, allora non mi occorre un consulente?”. Le Linee Guida dell’Ordine degli Psicologi del Lazio2, vengono in nostro aiuto, chiarendo bene il ruolo dello Psicologo nelle Consulenza Tecniche. In esse, infatti, al punto 1 si legge: “Il medico legale e lo psichiatra forense sono competenti per l’accertamento a carattere clinico medico e non psicologico del danno alla persona, in particolare in presenza di evidenti patologie psichiche; lo psicologo forense è, invece, lo specialista più idoneo per la valutazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell’accertamento e la valutazione del danno (come consentito e disposto dall’art. 1 della legge n° 56/89).”
Il ruolo del CTU è quello di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione.
Il CTP, invece, assiste il cliente valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da rivolgere all’attenzione del Giudice.
In ambito Civile, la Consulenza ha come oggetto questioni di diritto di famiglia e di diritto del lavoro. Il CT è chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche a questioni relative al risarcimento di danno psichico ed esistenziale ed a situazioni in cui si richiede la riattribuzione chirurgica del sesso.
In ambito Penale, invece, il Perito si occuperà della valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto in questione e, quindi, della valutazione dell’imputabilità, della pericolosità sociale, della capacità di rendere testimonianza, nonchè dell’attendibilità della stessa.
Dott.ssa Federica Giusti
NOTE
1 Per le specifiche tecniche, si rimanda alle sezioni dedicate dei vari Ordini Territoriali, all’Ordine Nazionale degli Psicologi e agli art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.
2 Linee guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale. Predisposizione di una specifica tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale. Ordine degli Psicologi del Lazio.
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