
La Nuova Separazione
Brevi cenni sulle nuove procedure di separazione e divorzio
Oltre alla separazione tradizionale consensuale o giudiziale, dinanzi al Tribunale, il d.l. n. 132/2014 ha introdotto, due importanti novità che rivoluzionano e riducano i tempi della procedura di separazione, divorzio e/o modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Il primo strumento, offerto dall’art. 6 del decreto che al comma 1, è quello della “convenzione di negoziazione assistita“ che consente alle parti, ciascuna con l’assistenza del proprio legale, di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, anche in presenza di figli minori di età o maggiorenni non economicamente autonomi ovvero figli portatori di handicap grave.
Tale accordo, redatto in forma scritta, deve indicare il termine massimo entro cui dovrà essere sottoscritto (in ogni caso non inferiore a un mese) e l’oggetto della lite.
L’accordo così sottoscritto ed autenticato da ciascun legale, verrà dagli stessi trasmesso, entro dieci giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta (per le coppie senza figli o con figli maggiorenni ed autonomi economicamente) o l’autorizzazione (per le coppie con figli minori di età o maggiorenni non economicamente autonomi ovvero figli portatori di handicap grave).
L’accordo munito delle certificazioni della Procura verrà trasmesso, entro dieci giorni, pena la sanzione amministrativa, all’ufficiale dello stato civile del Comune, in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto e produrrà i medesimi effetti e terrà luogo dei provvedimenti giudiziali (ex art. 6, comma 3).
L’altro strumento introdotto dal decreto, art. 12, consente ai coniugi di recarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza (di entrambi, di uno dei due ovvero del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio) senza l’assistenza necessaria di un legale, al fine di raggiungere un accordo di separazione, divorzio e/o modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, sostenendo il solo pagamento di € 16,00 a titolo di diritti.
Le parti, in tal caso, dovranno, infatti, sottoscrivere un accordo di separazione o divorzio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile e confermare tali dichiarazioni in un incontro successivo, a distanza di 30 giorni, pena la nullità e decadenza dell’accordo stesso; solo in caso di conferma, l’accordo di separazione o di divorzio saranno ritenuti validi a far data dal primo incontro( da cui decorrono anche i termini per la richiesta di divorzio) ed avranno la stessa efficacia del provvedimento giudiziale.
Questa seconda procedura può essere percorsa solo dalle coppie che decidono consensualmente di separarsi o divorziare e/o modificare le condizioni di separazione o divorzio e che non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, salvo che si tratti di figli di uno solo dei coniugi.
Inoltre, il suddetto accordo, sottoscritto dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, non può disciplinare patti di trasferimento patrimoniale, salvo la previsione di eventuale assegno a titolo di mantenimento per uno dei coniugi.
Merita, altresì un breve cenno la Legge 6/05/2015, n. 55, cosiddetta “legge sul divorzio”, che prevede due diversi termini per la domanda di divorzio, a seconda della tipologia di separazione.
1) Il termine di sei mesi decorrenti da:
- dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale;
- dalla data di comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di mutamento della separazione da giudiziale in consensuale,
- dalla data certificata dell’accordo di separazione in sede negoziale;
- dalla data dell’atto di accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
2) Il termine di dodici mesi in caso di separazione giudiziale, decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
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